La guida ANCE sulle clausole contrattuali
Una guida dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili sulle clausole contrattuali di caparra confirmatoria e penitenziale, acconto, deposito cauzionale, clausola penale.
La guida ANCE sulle clausole contrattuali tratta alcuni argomenti che sono dei punti cardini delle trattative, nei preliminari di compravendita di immobili o anche nei contratti di locazione, che tendono a tutelare una certa somma di denaro dovuta tra le parti.
Diventa utile, e la guida ce ne da ampia spiegazione, conoscere alcuni fondamenti giuridici che regolamentano il corrispettivo.
Le clausole a cui la guida fa riferimento sono:
1- Caparra confirmatoria;
2- Caparra penitenziale;
3- Acconto;
4- Deposito cauzionale;
5- Clausola penale.
La “caparra confirmatoria” è quella somma di denaro che una parte versa all’altra al momento della conclusione dell'accordo e durante la firma del contratto, ed è finalizzata a tutelare l’esecuzione dello stesso.
La “caparra penitenziale” si definisce come il corrispettivo del recesso
di ciascuna delle parti, che viene inserita in un contratto allo scopo di
far migliorare meccanismo
di funzionamento con natura convenzionale, funge soltanto da
corrispettivo per il recesso esercitato da una delle parti quale indennizzo a fronte
di eventuale scioglimento.
L’acconto sul prezzo e molto diffuso nella prassi,
anche se rappresenta una condizione atipica perché non espressamente disciplinata dal codice civile. Simile alla
caparra confirmatoria, l’acconto sul prezzo non è altro che l'anticipo sul prezzo di vendita
dell’immobile e non svolge nessuna funzione di garanzia tra le parti e dovrà
essere restituito in caso di recesso.
Il deposito cauzionale detto anche cauzione, consiste in una somma di denaro versata al momento della sottoscrizione del contratto di locazione con funzione di garanzia per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore.
La clausola penale consente alle parti di definire la somma dovuta in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento di ciascuno di loro, stabilendo a priori l’ammontare del risarcimento. Può essere prevista ad esempio nei contratti preliminari di compravendita, nell’ipotesi di mancata consegna dell’immobile entro una data prestabilita, come anche nei contratti di appalto per il ritardo sulla consegna dei lavori.
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